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DEFINIZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE UE (COMUNICAZIONE N° 96/C 213/04
del 23/07/96) |
Ai fini della
presente disciplina, le “PMI” sono definite conformemente alla raccomandazione
concernente la definizione delle PMI adottata dalla Commissione il 3 aprile
1996. Secondo la definizione attualmente in vigore, i cui massimali relativi al
fatturato e al totale dello stato patrimoniale possono essere sottoposti a
revisione ogni quattro anni in base all’articolo 2 dell’allegato della
raccomandazione, le PMI sono imprese:
-
aventi
meno di 250 dipendenti (*), e
-
aventi:
o un fatturato annuo (**) non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non
superiore a 27 milioni di ECU,
-
e
in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.
Ove sia
necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la “piccola” è
definita come un’impresa:
-
avente
meno di 50 dipendenti, e
-
avente:
o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio
annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
-
e
in possesso del requisito dell’indipendenza quale definito in appresso.
Sono
considerate imprese indipendenti
quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o
più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle
definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può
essere superata nelle due fattispecie seguenti:
-
se
l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali
di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino
alcun controllo individuale o congiunto, sull’impresa;
-
se
il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile, determinare da chi è
detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è
detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più
imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il
caso.
I tre requisiti
(numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza),
sono cumulativi, nel senso
che tutti e tre devono sussistere. Il
requisito dell’indipendenza,
secondo il quale il 25% o più del capitale della PMI non può essere detenuto da
una grande impresa, è derivato dalla prassi seguita in molti Stati membri, dove
tale quota è considerata come la soglia che può dar luogo al controllo. Per
selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI
indipendenti, occorre eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un
gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI. Ai fini del calcolo
del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria, è quindi
necessario sommare i dati dell’impresa beneficiaria e di tutte le imprese di
cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei
diritti di voto.
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(*) Il numero dei dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso.
(**) Per fatturato s’intende ai sensi dell’articolo 28 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU n. L 222 del 14/08/1978, pag.11), modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CE (GU n. L 82 del 25/03/1994, pag.33), l’importo netto del volume d’affari che comprende “gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari”.