L. 9
gennaio 1991, n. 10 (1)
Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n.
13, S.O.
TITOLO I
Norme in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia
Art.1. Finalità ed ambito di applicazione.
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione
dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di
compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e
di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano,
in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso
razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione
e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di
energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi,
una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più
elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di
ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso
razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni
organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato
delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi
tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di
importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate
fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia
idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione
dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate
altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la
cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o
meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti
termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme
di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i
risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione
degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i
rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in
particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al
decreto-legge31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al
comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere
relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2. Coordinamento degli interventi
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico
nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni
statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato
impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione,
della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del
recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento
dei consumi energetici(2).
(2) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608,e le
relative tabelle annesse.
Art. 3. Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di
cui all'articolo 1, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con
validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e
le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un
ammontare complessivo non superiore al 10per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge.
Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle
indicazioni e delle priorità della legge 5agosto 1978, n. 457 , e successive
modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata
nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione
degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la
medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli
obiettivi di cui all'articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui
rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e
l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere
pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione
o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e
forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo
1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso
razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di
energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle
zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione
degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici
durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e
adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio
delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'articolo 1 (3).
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il
Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché
ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche,
efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento
dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il
conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia nei
criteri di aggiudicazione delle gare di appalto
economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della
pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende,
degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di
diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
relativi.
(3) Vedi il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 5. Piani regionali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle
caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità
di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla
preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai
fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (3/a).
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende
inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono
rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti
rinnovabili di energia (3/a).
3. I piani di cui al comma 2 contengono in
particolare:
a)
il bilancio energetico
regionale o provinciale;
b)
l'individuazione dei
bacini energetici territoriali;
c)
la localizzazione e la
realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d)
l'individuazione delle
risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di
produzione di energia;
e)
la destinazione delle
risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità
percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio
energetico;
f)
la formulazione di
obiettivi secondo priorità di intervento;
g)
le procedure per
l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia
fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori
industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli
impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3
nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta
dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati (3/b).
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico
piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
(3/a) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre
1991, n. 483 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992,n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, nella parte in cui
prevede che le province autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini, ivi
considerati, "d'intesa con" anziché "sentito" l'ENEA,
nonché dell'art. 5, secondo comma, nella parte in cui prevede che le province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani "d'intesa con
"anziché "sentiti" gli enti locali e le loro aziende.
(3/b) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27
dicembre 1991, n. 483 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992,n. 1 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, nella
parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in
motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine
all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati.
Art. 6. Teleriscaldamento.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di
impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui
ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici
nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono
privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri
immobili rientrino in tali aree.
Art. 7. Norme per le imprese elettriche minori.
1. Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della
legge 6dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29
maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a
condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini
territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e
distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime
imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di
cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative
vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su
proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni
anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio
per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle
medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in
corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei
combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di
esercizio per l'anno incorso delle medesime imprese produttrici e
distributrici.
Art. 8. Contributi in conto capitale a sostegno
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di
iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento
dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti,
anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo
ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia
elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e
ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20
per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento
ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a)
coibentazione negli
edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20
percento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella
A;
b)
installazione di nuovi generatori
di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un
rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia
negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c)
installazione di pompe
di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno
del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato
l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d)
installazione di
apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
e)
installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali
interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;
f)
installazione di
sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi
di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare,
di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di
climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g)
trasformazione di
impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema
automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da
più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità
immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove
siano presenti reti di teleriscaldamento;
h)
installazione di
sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di
immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica
l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 9. Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
1. La concessione e la erogazione dei contributi
previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e
le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria
competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di
energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di energia
primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli
interventi di cui all'articolo 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti
beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli
interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli impianti e
dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'articolo
13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse
energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla
base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al
comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone
entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la
ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei
fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati
mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni
dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa
agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio
provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate
dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente
legge il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di
cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla
base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il
termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico,
attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo
criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono
all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero
degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale
di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di
cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici
servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639 . Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il
termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è preordinato, l'autorità
competente può provvedere anche in assenza dello stesso (5).
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27
dicembre 1991, n. 483 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992, n.1 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38, nella parte in
cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega
legislativa relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale,
non prevedono per queste le modalità di finanziamento secondo le norme
statutarie.
Art. 10. Contributi per il contenimento dei consumi
energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella
movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto
capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per
realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per
il trasporto fluviale di merci.2. Possono essere ammessi a contributo
interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o
fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature
e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11. Norme per il risparmio di energia e
l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate.
1.Alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia
direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui
all'articolo4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall'articolo 18 della legge 29 maggio1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra
imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a
consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto
capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di
impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e
di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per
iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui
ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli
articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite
massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di
lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire
trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato
secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
a)
potenza superiore a
dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
b)
potenza elettrica
installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza
termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì
essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica
di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre
megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che
conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di
energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si
applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da
progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di
consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e
liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo
preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di
cogenerazionee per gli impianti di cui all'articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve
essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere
tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione
di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi perla cessione,
il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area
dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del
calore.
7. La realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende
municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti
pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore
dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il
calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in
conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a
fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai
contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(6) Con D.M. 7 giugno 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto
1991, n. 188, S.O.), sono stati stabiliti i criteri generali per la concessione
di anticipazioni garantite da fidejussioni per finanziamenti su progetti o
realizzazioni che comportino risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia. Con D.M. 17 luglio 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto 1991, n.
188, S.O.) e con D.M. 7 maggio 1992 (Gazz. Uff.22 giugno 1992, n. 145, S.O.),
sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di
cui all'art. 11 della presente legge.
Art. 12. Progetti dimostrativi.
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi,
ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in
conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con
caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o
organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non
tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove
tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di
smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non
fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di
esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti
rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità
dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel
limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del
CIPE.
Art. 13. Incentivi alla produzione di energia da
fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.
1. Alfine di raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese
agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società
che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione
dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi
in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci
megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il
recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di
energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile
al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli
e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per
la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore
agricolo (7).
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 18-27
dicembre 1991, n. 483 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1992,n. 1 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, nella
parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova
accordi con le categorie professionali ivi indicate.
Art. 14. Derivazioni di acqua - Contributi per la
riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti.
1.Ai soggetti che producono energia elettrica per
destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle
imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6
dicembre1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982,
n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette
imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in
conto capitale per iniziative:
a)
di riattivazione di
impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio
sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b)
di costruzione di nuovi
impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino
concessioni di derivazioni di acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452,
non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti
rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al
comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal
piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli
eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ivi
comprese le valutazioni ambientali, è presentata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla
provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza
dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti
di propria competenza, previa istruttoria tecnico-
economica espletata dall'ENEL, sono concessi ed
erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile
documentata(8).
(8) Con D.M. 17 luglio 1991 (Gazz. Uff. 12 agosto
1991, n. 188, S.O.), e con D.M. 7 maggio 1992(Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n.
145, S.O.), sono state stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei
contributi di cui all'art. 14 della presente legge.
Art. 15. Locazione finanziaria.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12,
13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria,
effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12
novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo
1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed
erogazione dei contributi di cui al comma 1,nonché le modalità di controllo del
regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita
convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e le società di cui al comma 1 (9).
(9) Con D.M. 3 agosto 1995 (Gazz. Uff. 10 novembre
1995, n. 263) è stata approvata la convenzione tipo per la concessione dei
contributi per iniziative oggetto di locazione finanziaria.
Art. 16. Attuazione della legge - Competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di
Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi
energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito
delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti
ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle
direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI),
l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite convenzioni e
nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o
associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli
adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17. Cumulo di contributi e casi di revoca.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12,
13 e 14,sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da
altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento
dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di
credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare l'accesso al
credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente
legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su
richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità circa
l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico
agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e14. In caso di esito negativo delle
verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei
contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse
pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di
pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di
Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 18. Modalità di concessione ed erogazione dei
contributi.
1. Per i contributi di cui agli articoli 11,12 e 14
le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste
per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le
prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione
degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di
finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al
comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste
dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli
adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facoltà, si provvede in
conformità a quanto disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26
aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente
legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da
polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo
autorizzati, con le modalità ed entro i limiti, fissati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti
operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che
nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore
industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli
altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1
esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti
beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati
energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e
quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano
la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui
al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede
informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente
articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di
appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA
provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle
finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1
e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Art. 20. Relazione annuale al Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni
che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di
febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo
particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei
rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al
comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per
l'attuazione dell'articolo 3.
Art. 21. Disposizioni transitorie.
1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni
previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi
della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste
dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di
apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1
la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui
sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive
modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art. 22. Riorganizzazione della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base.
1.Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede
alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto
dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche
dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative
dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche
dirigenziali di non più di undici unità con specifica professionalità tecnica
nel settore energetico, e per il restante personale di non più di novanta
unità, secondo la seguente articolazione:
a)
n. 1 posto di dirigente
superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b)
n. 10 posti di primo
dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c)
n. 10 posti di VIII
livello;
d)
n. 20 posti di VII
livello;
e)
n. 20 posti di VI
livello;
f)
n. 10 posti di V
livello;
g)
n. 10 posti di IV
livello;
h)
n. 10 posti di III
livello;
i)
n. 10 posti di II
livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere
altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa,
costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
per non più di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici
di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente
operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche
amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al
presente comma è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura
non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa
di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera
durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non
dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche
di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio1991, e solo dopo
aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed
alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni,
o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio
1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo
del25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando
comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante
le predette procedure di mobilità.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno1990, in lire 1.000 milioni
per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1990-1992 al capitolo6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400
milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento
"Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e,
quanto a lire 200 milioni per l'anno1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e
a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Automazione del
Ministero dell'industria" (10).
(10) Vedi il regolamento di attuazione del presente
art. 22 approvato con D.P.R. 23 luglio 1991, n.241
art. 23. Abrogazione espressa di norme e
utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono
abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi
di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi
comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,convertito con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui
all'articolo 15,comma 37, della legge 1 1 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono
state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di
Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria
competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui
agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2
spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si
provvede con le procedure e le modalità di cui all'articolo 9. Alla
ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo
conto delle proporzioni fissate al comma2 dell'articolo 38, con le modalità di
cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.
Art. 24. Disposizioni concernenti la metanizzazione.
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con
deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale
soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità
europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del
19dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di
cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per
ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il
contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro, nonché con la Cassa depositi
e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a
disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali
e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione
del Mezzogiorno relativo al primo triennio approvato dal CIPE con deliberazione
dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50miliardi
autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo
stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445,
integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma36, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto
nella misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato
derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la
metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il
sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la
metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas
metano di cui al comma 5,il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in
conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di
distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas
diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per
l'approvvigionamento del gas metano.
TITOLO II
Norme per
il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 25. Ambito di applicazione.
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i
consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo
di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5
agosto1978, n. 457.
Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977,n. 10, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di
pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi
liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici,
volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia
la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti
della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in
deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad
uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli
stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo
impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Art. 27. Limiti ai consumi di energia.
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi
per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui
all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli
edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle
prescrizioni.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo,
deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio
dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle
opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o
dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente
legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di
cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei
lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui
all'articolo34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del
suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere
compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è
conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui
all'articolo 33.