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Repertorio
n. 55426
Raccolta
n. 13789 ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA’ PER AZIONI DENOMINATA "SVILUPPO MARCHE S.p.a."REPUBBLICA ITALIANAL'anno
millenovecentonovantanove, il giorno ventuno del mese di settembre - 21
settembre 1999 in
Ancona, via Gentile da Fabriano, n. 9, nella sede della Regione Marche. Avanti a me, dott. GUIDO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ancona, sono presenti i signori: -
PACETTI MARCO, nato a Ancona il giorno 15 ottobre 1947, residente a
Ancona, via Sappanico n.100/B, codice fiscale PCT MRC 47R15 A271N, il
quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, bensì
nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione del
consorzio "MARCHE INNOVATION TRAINING" in sigla
"M.I.T.”, iscritto al Registro delle Imprese di Ancona al numero
20217 Tribunale di Ancona, con sede legale in Ancona, via Brecce
Bianche, codice fiscale 01277100424, in esecuzione di deliberazione del
consiglio di amministrazione in data 26 agosto 1999; -
DRUDI ALBERTO, nato a Pesaro il giorno 24 novembre 1942, residente a
Piagge, via Franchetta n.30, codice fiscale DRD LRT 42S24 G479Q, il
quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, bensì
nella sua qualità di presidente dell'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO DELLE MARCHE", con sede legale in Ancona, Piazza XXIV
Maggio n.1, codice fiscale 80003630425, in esecuzione di deliberazione
n. 44 del 31 agosto 1999; -
D’AMBROSIO VITO, nato a Pescara il 3 aprile 1943, residente in Ancona,
via Tiziano n. 18, codice fiscale DMB VTI 43D03 G482M, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, bensì nella sua qualità di presidente della Giunta Regionale della "REGIONE MARCHE", con sede legale in Ancona, via Gentile da Fabriano, codice fiscale 80008630420, in esecuzione di deliberazione della Giunta Regionale n. 2275 del 13 settembre 1999. Essi
signori, cittadini italiani, della cui identità personale, io notaio
sono certo, previa concorde rinuncia all'assistenza di testimoni, mi
hanno richiesto di ricevere il presente atto, in forza del quale
convengono e stipulano quanto segue: Art.
1 – E’ costituita ai sensi della Legge R.M.. 1/6/1999, n. 17 tra il
consorzio "MARCHE INNOVATION TRAINING”, l’ “UNIONE REGIONALE
DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLE MARCHE" e la "REGIONE
MARCHE" una società per azioni, denominata "SVILUPPO MARCHE
S.p.a.” in siqla
"SVIM SpA". Art.
2 – La società ha sede in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 9. Art.
3 – La società ha l’oggetto, il funzionamento e l’organizzazione
meglio specificati nello statuto che viene allegato al presente atto
sotto la lettera ''A” perchè ne faccia parte integrante e
sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti. Art.
4 - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. Art.
5 - Il capitale sociale è di L. 2.000.000.000 (duemiliardi) , ed esso
viene sottoscritto dai soci nelle seguenti misure: -
"MARCHE INNOVATION TRAINING" in sigla "M.I.T." per
L. 50.000.000 (cinquantamilioni); -
"UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLE MARCHE" per
L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) e -
"REGIONE MARCHE" per L. 1.800.000.000
(unmiliardoottocentomilioni). Si danno reciprocamente atto i costituenti che sulle quote da essi rispettivamente sottoscritte sono stati versati i tre decimi presso: la
Banca Popolare di Ancona, dipendenza 11 Ancona 3, come risulta dalla
ricevuta di deposito della somma di L. 15.000.000, rilasciata in data 20
settembre 1999; la
CARIVERONA, Filiale di Ancona/Piazza Roma, come risulta dalla ricevuta
di deposito della somma di L. 45.000.000, rilasciata in data 17
settembre 1999; il
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, come risulta dalla ricevuta di deposito della
somma di L. 540.000.000, rilasciata in data 20 settembre 1999. Art. 6 - La società sarà inizialmente amministrata da un consiglio di amministrazione composto di cinque componenti, che vengono nominati nelle persone dei signori: CANGIOTTI
CATERVO, nato a Pesaro il 4 gennaio 1938, residente a Pesaro, via San
Bartolo n. 20, c.f. CNG CRV 38A04 G479C, Presidente; BARTOCCI MARIO, nato a Fabriano il 2 febbraio 1935, residente a Roma, Corso Trieste n. 155, c.f. BRT MRA 35B02 D451H, ORLANDI
PAOLO, nato a Sant' Elpidio a Mare il 5 maggio 1967, residente a Monte
Urano, via XVIII Settembre n. 6, c.f. RLN PLA 67E05 I324Y, PACETTI
MARCO, DRUDI
ALBERTO. Art.
7 - A far parte del collegio sindacale vengono nominati i signori: ALBONETTI
MASSIMO, nato a Senigallia il 2 febbraio 1958, residente a Jesi, via
Chinnici n. 3, c.f. LBN MSM 58B02 I608Z, Presidente RICCI
GIANCARLO, nato ad Ascoli Piceno il 18 ottobre 1951, residente in
Ancona, via Marsigliani n. 2/A, c.f. RCC GCR 51R18 A462B, sindaco
effettivo, LUCCONI
LIBERO, nato a Agugliano il giorno 4 novembre 1925, residente a Ancona,
via Lambro n.13, c.f. LCC LBR 25S04 A092H, sindaco effettivo, GAETANI
GILFREDO, nato a Civitanova Marche il 22 settembre 1957 e residente a
Civitanova Marche, via XXX Giugno n. 39, c.f. GTN GFR S7P22 C770R,
sindaco supplente. MANCINELLI
FABRIZIO, nato a Sassoferrato il 20 febbraio 1954 e residente a
Fabriano, via Serraloggia n. 14, c.f. MNC FRZ 54B20 I461N, sindaco
supplente. Art.
8 - L'esercizio sociale decorre dal 1 luglio al 30 giugno dì ogni anno. Il
primo esercizio sociale si chiuderà il 30 giugno 2000. Art.
9 - I comparenti delegano il presidente del consiglio di amministrazione
a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società
e lo autorizzano ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto
le modifiche che fossero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di
omologazione ed a ritirare dalle banche sopracitate, i tre decimi del
capitale depositativi. Art.
10 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società
nell'importo globale approssimativo di Lire 26.500.000
(ventiseimilionicinquecentomila) Io
notaio ho letto ai comparenti questo atto, da me scritto a macchina e
completato a mano su sei pagine questa compresa di due fogli. F.TI:
VITO D'AMBROSIO - MARCO PACETTI - ALBERTO DRUDI - GUIDO BUCCI. STATUTO
DELLA SOCIETA’
“SVILUPPO
MARCHE S.p.a.” ARTICOLO 1Ai
sensi della legge Regione Marche 1 giugno 1999, n. 17, è costituita tra
la Regione Marche, il Consorzio MIT e l'Unione Regionale delle Camere di
Commercio delle Marche, una società per azioni con la denominazione
"SVILUPPO MARCHE S.p.a., in sigla "SVIM SpA”. La
società e' a prevalente capitale pubblico. ARTICOLO
2 La
sede della società e' in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 9. L'assemblea
può istituire sedi secondarie. Il
consiglio di amministrazione può istituire uffici e unità operative. ARTICOLO
3 La
durata della società e' stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo
proroga o anticipato scioglimento. ARTICOLO
4 La
società ha per oggetto di perseguire, in attuazione del programma
regionale di sviluppo, del piano di inquadramento territoriale regionale
e dei piani settoriali, l'innovazione e l'integrazione, anche sui
mercati esteri, del tessuto produttivo regionale, traducendo gli
obiettivi dei suddetti piani, programmi ed indirizzi strategici che
emergono dal tavolo regionale di concertazione tra le forze sociali e
produttive, in progetti. In particolare, la società provvede ai seguenti interventi: a) sostenere in modo specifico e nell'ambito del programma delle iniziative e delle manifestazioni realizzate dalla Regione, anche congiuntamente ad altri enti ed istituzioni, il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo marchigiano; b)
gestire le partecipazioni acquisite dalla disciolta società Finanziaria
Regionale Marche, nonché quelle del disciolto ESAM e assumere
partecipazioni in rappresentanza della Regione in società o enti che
perseguano finalità di ricerca e innovazione o che realizzino
interventi ritenuti, in base agli atti di programmazione e
pianificazione di cui alla lettera a), indispensabili alla
modernizzazione produttiva e allo sviluppo economico delle Marche e non
altrimenti forniti dal mercato; c)
progettare e sostenere l'attuazione degli interventi comunitari relativi
alle materie di propria competenza; d)
contribuire con analisi e proposte all’individuazione di soluzioni nei
casi più importanti di crisi aziendali nel territorio regionale. La
società potrà compiere tutte le operazioni di carattere industriale,
commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziario, agricolo e relative a
servizi, quando tali operazioni siano ritenute dal consiglio di
amministrazione necessarie ed opportune al conseguimento dell’oggetto
sociale. ARTICOLO 5Il
capitale sociale e' fissato in Lire 2.000.000.000 (duemiliardi) ed è
suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni da L. 1.000 (lire
mille) ciascuna. ARTICOLO
6 Le
azioni, finchè non sono interamente liberate, sono nominative. Le
azioni interamente liberate, salva diversa indicazione di legge, possono
essere al portatore, ma dietro richiesta del possessore sono convertite
in titoli nominativi. Le
spese inerenti alla conversione dei titoli al portatore in nominativi, e
viceversa, sono a carico dei richiedenti. Ogni
azione dà diritto ad un voto, nonchè ad una parte proporzionale degli
utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi
i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni in
attuazione di norme di legge. ARTICOLO
7 Il
capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea
straordinaria dei soci, anche con l'emissione di azioni aventi diritti
diversi da quelli delle azioni già emesse. Le
modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di
amministrazione. Possono
essere ammessi in qualità di soci soggetti pubblici o privati ed in
particolare le associazioni di categoria. ARTICOLO
8 La
società non può acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato nonché di quelli previsti dalla legge. Possono
essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto
deve essere autorizzato dall'assemblea, che ne fissa le modalità
indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la
durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è
accordata, il corrispettivo minimo e quello massimo. In
nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la
decima parte del capitale sociale. Tali
limitazioni non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 2357 bis
del codice civile. Gli
amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma del
presente articolo se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale
ne stabilisce le modalità. In
nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie. ARTICOLO
9 La
società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, sotto
l'osservanza delle disposizioni di legge. Il presidente
determina, nei limiti di legge, le modalità di collocamento e di
estinzione. ARTICOLO 10L'assemblea
e' convocata dal presidente del consiglio di amministrazione previa
deliberazione del consiglio di amministrazione anche in luogo diverso da
quello in cui si trova la sede della società, purché in territorio
nazionale, con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza
e da inviarsi per raccomandata, posta elettronica o telefax ai soci
almeno venti giorni prima della data dell'assemblea.
Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo
stesso avviso potrà, indicare il luogo, il giorno e l'ora per
l'adunanza in seconda convocazione. La
seconda convocazione non può, aver luogo nello stesso giorno fissato
per la prima. In
mancanza delle formalità, suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita quando sono presenti l'intero capitale sociale, tutti gli
amministratori ed i componenti del collegio sindacale. ARTICOLO
11 Possono
intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e che abbiano
depositato nel termine stesso le azioni presso la sede sociale o le
banche indicate nell'avviso di convocazione. ARTICOLO
12 I
soci possono farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372
codice civile. ARTICOLO
13 L'assemblea,
ordinaria e straordinaria, e' presieduta dal Presidente della Regione, o
in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato. L'assemblea
nomina un segretario, a meno che il verbale sia redatto da un notaio. ARTICOLO
14 L'assemblea
può, essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea
ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Quando
particolari esigenze lo richiedano, o la legge lo consenta, il consiglio
di amministrazione può, convocare l'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio anche oltre il termine suddetto, ma non
oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. ARTICOLO 15L'assemblea
ordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con la
presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta, del capitale
sociale. Essa
delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la
maggioranza assoluta degli intervenuti. L'assemblea
straordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita e
delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più,
della meta' del capitale sociale. L'astensione equivale a voto
contrario. ARTICOLO
16 In
seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la
parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti. L'assemblea
straordinaria in seconda convocazione delibera con la stessa maggioranza
prevista per la prima convocazione. ARTICOLO
17 Le
deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione
determinate di volta in volta dal presidente dell'assemblea. Nel
caso che uno o più, soci chiedano un diverso sistema di votazione sarà
l'assemblea a pronunciarsi con voto palese. ARTICOLO
18 La
società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
cinque membri. Al
consiglio regionale spetta la nomina di tre amministratori, dei quali
uno con funzioni di presidente, che svolge funzioni di amministratore
delegato. Gli
amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il
consiglio di amministrazione può, nominare un direttore generale, il
quale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio stesso. ARTICOLO
19 Il
consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un vice
presidente. In
caso di assenza o impedimento del presidente, questi sarà sostituito,
anche nelle funzioni di rappresentanza di cui all'art. 23. dal vice
presidente. Il
presidente ed il vice presidente restano in carica per la durata del
loro mandato di consiglieri e sono rieleggibili nelle rispettive
cariche. Il
consiglio di amministrazione nomina un segretario che può, essere
scelto anche al di fuori dei suoi componenti. ARTICOLO
20 Il
consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il
presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da due
o più, amministratori o dal collegio sindacale. Le
convocazioni del consiglio saranno fatte dal presidente mediante
raccomandata, posta elettronica o telefax, da spedire agli
amministratori ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della riunione e
dovranno contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da
trattare. Per
i casi di urgenza, la convocazione verrà fatta con telegramma, posta
elettronica o telefax da spedire almeno ventiquattro ore prima. Le
deliberazioni del consiglio sono valide quando sia presente la
maggioranza dei membri. Nelle
votazioni, in caso di parità, e, determinante il voto di chi presiede
la riunione. L'astensione
equivale a voto contrario. ARTICOLO
21 Ai
componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle
spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea
ordinaria può, assegnare un compenso agli amministratori. ARTICOLO
22 Il
consiglio di amministrazione e' investito dei più, ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria della società. In
particolare esso ha tutte le facoltà ed i poteri per la attuazione ed
il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per
disposizione del presente statuto tassativamente riservati
all'assemblea. ARTICOLO
23 La
rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio spetta
al presidente del consiglio di amministrazione. il presidente del
consiglio di amministrazione può, delegare la rappresentanza sociale,
con le limitazioni che riterrai più, opportune, ad uno o più,
amministratori, ovvero ad uno o più, direttori o procuratori, tanto
congiuntamente che separatamente. ARTICOLO
24 il
collegio sindacale e' composto da tre sindaci effettivi e da due
supplenti. I
sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il
Consiglio regionale nomina il presidente del collegio sindacale e uno
degli altri due sindaci effettivi. La
remunerazione spettante ai membri del collegio sindacale e, determinata
dall'assemblea in base alle tariffe professionali vigenti, oltre al
rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. ARTICOLO
25 Gli
esercizi sociali si chiudono il trenta giugno di ogni anno. Il.
bilancio della società, corredato dalle relazioni del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione
dell'assemblea, deve essere inviato alla Giunta regionale che lo
sottopone' all'esame del Consiglio. Entro
il 15 luglio di ogni anno la società, deve presentare al Consiglio
regionale una relazione previsionale e programmatica concernente i
progetti di intervento per l'anno successivo, sia gestiti direttamente,
sia facenti capo alle società, partecipate. Per
ciascun progetto di intervento di cui al comma precedente devono essere
indicati gli obiettivi, i tempi e le modalità di realizzazione. ARTICOLO
26 Dagli
utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una quota del 5%
(cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva legale, finche,
questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il
restante verrà ripartito tra i soci, salvo diversa determinazione
dell'assemblea. I
dividendi non riscossi sono prescritti a favore della società trascorsi
cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili. ARTICOLO
27 La
società, per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale i
giugno 1999, n. 17, e dal presente statuto; e' disciplinata dalle norme
del codice civile riguardanti le società per azioni. F.TI:
VITO D'AMBROSIO - MARCO PACETTI - ALBERTO DRUDI - GUIDO BUCCI |