Legge regionale 1 giugno 1999, n. 17.
Costituzione Società regionale di sviluppo.

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto)



l. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni denominata Sviluppo Marche SpA (SVIM SpA). La società è a prevalente capitale pubblico ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile riguardanti le società per azioni.
2. Alla società partecipano, in qualità di soci fondatori, la Regione, il Consorzio interuniversitario MIT (Marche Innovation Training) e l'Unione regionale delle camere di commercio. Possono essere ammessi in qualità di soci altri soggetti pubblici o privati ed in particolare le associazioni di categoria.
3. La società ha sede in Ancona.

Art. 2
(Partecipazione della Regione)



l. La Regione assume e mantiene nella SVIM SpA una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. A riguardo la Regione esercita il diritto di opzione in tutti i casi di aumento del capitale sociale.
2. La partecipazione della Regione alla stipula dell'atto costitutivo della società ed ai successivi adempimenti fino alla pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto, è subordinata:
a) alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, avente la natura e la disciplina giuridica di cui all'articolo 2328 del codice civile e all'articolo 1 della presente legge, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) alla sottoscrizione delle azioni mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risultino, tra l'altro, il nome e cognome, il domicilio o la sede dei sottoscrittori, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione;
c) alla durata della società fino al 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 3
(Oggetto della società)



1. L'oggetto sociale consiste nel perseguire, in attuazione del programma regionale di sviluppo, del piano di inquadramento territoriale regionale e dei piani settoriali, l'innovazione e l'integrazione, anche sui mercati esteri, del tessuto produttivo regionale, traducendo gli obiettivi dei suddetti piani, programmi e indirizzi strategici che emergono dal tavolo regionale di concertazione tra le forze sociali e produttive, in progetti. In particolare, la società provvede ai seguenti interventi:
a) sostenere in modo specifico e nell'ambito del programma delle iniziative e delle manifestazioni realizzate dalla Regione, anche congiuntamente ad altri enti ed istituzioni, il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo marchigiano;
b) gestire le partecipazioni acquisite dalla disciolta società Finanziaria regionale Marche, nonché quelle del disciolto ESAM e assumere partecipazioni in rappresentanza della Regione in società o enti che perseguano finalità di ricerca e innovazione o che realizzino interventi ritenuti, in base agli atti di programmazione e pianificazione di cui alla lettera a), indispensabili alla modernizzazione produttiva e allo sviluppo economico delle Marche e non altrimenti forniti dal mercato;
c) progettare e sostenere l'attuazione degli interventi comunitari relativi alle materie di propria competenza;
d) contribuire con analisi e proposte all'individuazione di soluzioni nei casi più importanti di crisi aziendali nel territorio regionale.

Art. 4
(Atto costitutivo e statuto della società)



l. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono garantire l'autonomia degli organi. Essi devono determinare, tra l'altro: l'oggetto della società, conforme a quanto contenuto nell'articolo 3; la composizione e le competenze dei suoi organi; i criteri in base ai quali è ammessa la partecipazione, in qualità di soci, di altri soggetti pubblici o privati; i diritti spettanti ai soci fondatori e agli altri soci; le procedure di modificazione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere che:
a) il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri, anche non soci della società. Al Consiglio regionale spetta la nomina e la revoca di tre amministratori dei quali uno con funzioni di presidente che svolge funzioni di amministratore delegato;
b) il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Al Consiglio regionale spetta la nomina di due sindaci effettivi, uno dei quali con funzione di presidente del collegio sindacale. La proposta di candidatura del presidente del collegio sindacale è riservata alla minoranza.
3. Le nomine regionali devono essere effettuate tenendo conto della rappresentanza delle minoranze.
4. L'atto costitutivo e (o statuto devono prevedere, inoltre, che:
a) il capitale sociale iniziale non sia superiore a lire 2 miliardi;
b) ogni azione dà diritto ad un voto nonché ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni in attuazione di norme di legge;
c) le azioni, finché non sono interamente liberate, sono nominative. Le azioni interamente liberate, salvo diversa indicazione di legge, possono essere al portatore, ma dietro richiesta del possessore sono convertite in titoli nominativi. Le spese inerenti alla conversione dei titoli al portatore in nominativi, e viceversa, sono a carico dei richiedenti;
d) la società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. Il presidente fissa le modalità di collocamento e di estinzione;
e) il capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di amministrazione;
f) la società non può acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, che ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e quello massimo. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate, ai sensi di quanto stabilito nella presente lettera, può eccedere la decima parte del capitale sociale. Tali limitazioni non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 2357 bis del codice civile;
g) il presidente non può disporre delle azioni acquistate a norma della lettera f), se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale ne stabilisce le modalità;
h) in nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie;
i) l'assemblea ordinaria delibera sui bilanci e sulle relazioni presentate dal consiglio di amministrazione e dai sindaci e stabilisce il dividendo;
l) l'assemblea ordinaria determina il compenso da accordare agli amministratori ed ai sindaci e delibera sulla loro responsabilità;
m) l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni e integrazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull'aumento o riduzione del capitale sociale; autorizza l'eventuale emissione di obbligazioni;
n) l'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente della Regione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
o) dagli utili risultanti dal bilancio venga dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo è devoluto agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'assemblea. I dividendi non riscossi sono prescritti a favore del fondo di riserva, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 5
(Atti esecutivi necessari
alla partecipazione regionale)



1. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere, in presenza delle condizioni stabilite dalla presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla SVIM SpA. In particolare, il Presidente è autorizzato a stipulare l'atto costitutivo, e, anche attraverso un suo delegato, a sottoscrivere non più del 90 per cento delle azioni emesse, per un valore complessivo nominale fino a lire 1.800 milioni, nonché a definire gli eventuali accordi tra i soci per l'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

Art. 6
(Trasferimento di risorse alla società)



1. La Giunta regionale, in seguito alla costituzione della Società sviluppo Marche, provvede a trasferirle i finanziamenti stabiliti dalla presente legge. La Giunta regionale autorizza altresì il trasferimento delle partecipazioni della Finanziaria regionale Marche.

Art. 7
(Atti da trasmettere alla Regione)



1. Il conto consuntivo della società, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere inviato alla Giunta regionale che lo sottopone all'esame del Consiglio.
2. Entro il 15 luglio di ogni anno, la società deve presentare al Consiglio regionale una relazione previsionale e programmatica concernente i progetti di intervento per l'anno successivo, sia gestiti direttamente sia facenti capo alle società partecipate.
3. Per ciascun progetto di intervento, di cui al comma 2, devono essere indicati gli obiettivi, i tempi e le modalità di realizzazione. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può concorrere al finanziamento dei progetti di intervento.

Art. 8
(Funzioni riservate alla Regione)



1. Gli organi della Regione provvedono, attraverso il personale dipendente ed avvalendosi del personale di cui all'articolo 9, allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive:
a) ricerca, aggiornamento ed innovazione tecnologica;
b) animazione economica sui programmi comunitari;
c) servizi reali alle imprese e politica della qualità;
d) assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese;
e) assistenza nelle vertenze sindacali ed aziendali.

Art. 9
(Personale)



1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 8, il personale in servizio presso la Società finanziaria regionale SpA alla data dei 31 dicembre 1997, è inquadrato nel ruolo del personale regionale mediante procedura selettiva riservata per esami, per un numero di posti e qualifiche rilevate vacanti nella dotazione organica regionale, come risulta nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Alle procedure selettive riservate verrà ammesso il personale di cui al comma 1, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso dall'esterno alla qualifica (VI, VII e VIII) nel rispetto della tabella B, allegata alla presente legge, di equiparazione tra la qualifica posseduta nella Società di provenienza e le qualifiche regionali.
3. I bandi definiscono per ciascuna qualifica il numero dei posti, i requisiti di ammissione, la prova di selezione scritta ed orale, le relative materie di esame e quant'altro attiene lo svolgimento della selezione.
4. A seguito dell'inquadramento nel ruolo regionale al personale spetta il trattamento economico iniziale della qualifica di appartenenza.

Art. 10
(Gestione fondi esistenti)



l. La Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. ari succede alla Finanziaria regionale Marche SpA nella gestione dei fondi residui della l.r. 1° agosto 1989, n. 20 rifinanziata dalla l.r. 16 giugno 1992, n. 25, articolo 1, e dalla l.r. 3 gennaio 1994, n. l.
2. La destinazione e l'utilizzazione dei suddetti fondi sono stabilite con delibera di Giunta regionale su proposta della Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. arl da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)



l. Per la costituzione della SVIM SpA è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 4.000 milioni di cui lire 1.800 milioni per la sottoscrizione delle azioni della società, lire 1.000 milioni per le spese di costituzione, di selezione e assunzione del personale, di avviamento della società, e lire 1.200 milioni per l'acquisizione delle partecipazioni azionarie che si renderanno necessarie.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede:
a) per la somma di lire 1.000 milioni mediante impiego, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1;
b) per la somma di lire 3.000 milioni, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1999, accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico del capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno 1999 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Quota regionale per la costituzione della SVIM SpA", lire 1.800 milioni;
b) "Spese per l'operatività della SVIM Spa", lire 1.000 milioni;
c) Spese per l'acquisizione di partecipazioni azionarie", lire 1.200 milioni.
4. Il costo relativo all'onere del personale di cui all'articolo 9 è fronteggiato per l'anno 1999 con le disponibilità recate dal capitolo 1210101 dello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Per gli anni successivi l'entità delle spese relative alla sottoscrizione di quote di capitale ed al conferimento, per le attività di cui all'articolo 3, saranno determinate con appositi articoli della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25 aprile 1980, n. 25.
6. I ricavi attinenti alla cessione delle quote di partecipazione ed i correlativi impieghi sono imputati ai capitoli di entrata e di spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire per tali finalità.
7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono ridotti di lire 3.000 milioni.

Art. 12
(Abrogazione di norme)



1. Sono abrogate, con effetto dalla conclusione della procedura di liquidazione della Finanziaria regionale Marche SpA, le leggi regionali: 21 novembre 1974, n. 42; 11 marzo 1977, n. 8; 8 giugno 1981, n. 12; 16 luglio 1991, n. 17.
2. Sono altresì abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali: 25 ottobre 1983, n. 33; 26 maggio 1986, n. 12; 1° settembre 1988, n. 37; 26 aprile 1990, n. 32; 31 luglio 1991, n. 25; 16 gennaio 1992, n. 4; 2 marzo 1992, n. 15; 9 febbraio 1993, n. 8; 27 dicembre 1993, n. 35; 3 aprile 1995, n. 30.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 1 giugno 1999.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE



Nota all'art. 2, comma 2, lett. a):
Il testo dell'art. 2328 del codice civile è il seguente:
"Art. 2328 - (Atto costitutivo) - La società deve costituirsi per atto. L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
1 l) la durata della società;
12)1'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato".
Nota all'art. 4, comma 4, lett. f):
Il testo dell'art. 2357 bis del codice civile è il seguente:
"Art. 2357 bis - (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni) - Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni".
Note all'art. 10, comma 1:
- La L.R. n. 20/1989 reca: "Costituzione del fondo Regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine".
- Il testo dell'art. 1, della L.R. n. 25/1992 (Rifinanziamento della L.R. 1 agosto 1989, n. 20 e disposizioni urgenti in favore delle imprese colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1992) è il seguente:
"Art. 1 - (Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese) - 1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dalla L.R. 1 agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di leasing mobiliare e l'accesso al credito a breve e medio periodo, da parte delle piccole e medie imprese, nonchè le azioni predisposte dalle direttive e dai regolamenti comunitari , è concesso un finanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 alla Finanziaria regionale Marche.
2. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 sono disposti ed effettuati dalla Finanziaria regionale Marche SpA rispetto a quanto disposto dalla citata L.R. 1 agosto 1989, n. 20.
3. Il riparto del finanziamento per i diversi servizi è determinato con delibera della giunta regionale, su proposta della Finanziaria regionale Marche SpA, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata mi vigore della presente legge"
- La L.R. n. 1/1994 reca: "Rifinanziamento della L.R. 1 agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine".
Nota all'art. 11, comma 2, lett. a):
Il testo del secondo comma dell'art. 59 della L.R. n. 25/1980 (Ordinamento contabile della regione e procedure di programmazione) è il seguente
"Art. 59 - Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l'esercizio precedente - (Omissis).
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi regionali non approvati dal consiglio entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purchè tali provvedimenti siano approvati dal consiglio entro il termine fissato dallo Statuto regionale per la presentazione del rendiconto e le relative proposte risultino presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio successivo.
(Omissis)".
Nota all'art. 11, comma 5:
Il testo dell'art. 22 della L.R. n. 25/1980 (per l'argomento della leggi vedi nella nota all'art. 11, comma 2, lett. a) è il seguente:
"Art. 22 - (Leggi autorizzative di spesa continuative e ricorrenti) - Le leggi regionali che disciplinano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa da autorizzarsi m ciascun esercizio.
Nel caso previsto dal comma precedente le relative procedure preliminari ed istruttorie e in generale tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano comunque luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione a norma del successivo art. 84 possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale".
Note all'art. 12, comma 1:
- La L.R. n. 42/1974 reca: "Autorizzazione a costituire una società per azioni denominata Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche"
- La L.R. n. 8/1977 reca: "Modifica alla legge regionale 21.11.1974, n. 42 concernente la finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche "Finanziaria Regionale Marche".
- La L.R. n. 12/1981 reca: "Interventi per l'aumento del capitale sociale e per il finanziamento di programmi di attività della Società Finanziaria Regionale Marche".
- La L.R. n. 17/1991 reca: "Modifiche ed integrazione alla L.R. 21 novembre 1974, n. 42 "Autorizzazione a costituire una società per azioni denominata Finanziaria Regionale per la promozione dello sviluppo economico delle Marche".
Note all'art. 12, comma 2:
- La L.R. n. 33/1983 reca: "Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Società Finanziaria Regionale Marche".
- La L.R. n, 12/1986 reca: "Rifinanziamento della L.R. 25 Ottobre 1983, n. 33, concernente: `Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Società Finanziaria Regionale Marche".
- La L.R. n. 37/1988 reca: "Rifinanziamento della L.R. 25 ottobre 1983, n. 33 concernente: `Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla società Finanziaria Regionale Marche".
- La L.R. n. 32/1990 reca- "Rifinanziamento della L.R. 1 settembre 1988, n. 37 concernente: `Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.A.'".
- La L.R. n. 25/1991 reca: "Assistenza tecnica alle imprese attuata dalla società Finanziaria Regionale Marche S.p.A. rifinanziamento della L.R. 1 settembre 1988, n. 37".
- La L.R. n. 4/1992 reca: "Rifinanziamento della L.R. 1 settembre 1988, n. 37 concernente `Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla finanziaria regionale Marche SpA'".
- La L.R. n. 15/1992 reca: "Rifinanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla finanziaria Regionale Marche".
- La L.R. n. 8/1993 reca: "Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.A.".
- La L.R. n. 35/1993 reca: "Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche SPA".
- La L.R. n. 30/1995 reca: "Rifinanziamento e modifica della L.R. 27 dicembre 1993, n. 35 `Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.A.'".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 327 del 20 luglio 1998;
* Parere espresso dalla III commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 12 novembre 1998;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 24 novembre 1998;
* Relazione della I commissione permanente in data 3 dicembre 1998;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 1998, n. 212 rinviata dal commissario del governo il 18 gennaio 1999, prot. n. 86/99;
* Relazione della I commissione permanente in data 22 aprile 1999;
* Deliberazione legislativa riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1999, n. 236 vistata dal commissario del governo il 29/5/99, prot. n. 741/99 ;
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO ARTIGIANATO ED INDUSTRIA.