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Legge
regionale 1 giugno 1999, n. 17.
Costituzione Società regionale
di sviluppo.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha
apposto il visto;
il Presidente della Giunta
regionale promulga
la
seguente legge regionale:
Art.
1
(Oggetto)
l. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni
denominata Sviluppo Marche SpA (SVIM SpA). La società è a prevalente
capitale pubblico ed è disciplinata, per quanto non espressamente
previsto dalla presente legge, dalle norme del codice civile riguardanti
le società per azioni.
2. Alla società partecipano, in qualità di soci fondatori, la Regione,
il Consorzio interuniversitario MIT (Marche Innovation Training) e
l'Unione regionale delle camere di commercio. Possono essere ammessi in
qualità di soci altri soggetti pubblici o privati ed in particolare le
associazioni di categoria.
3. La società ha sede in Ancona.
Art.
2
(Partecipazione della Regione)
l. La Regione assume e mantiene nella SVIM SpA una partecipazione
comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. A riguardo
la Regione esercita il diritto di opzione in tutti i casi di aumento del
capitale sociale.
2. La partecipazione della Regione alla stipula dell'atto costitutivo
della società ed ai successivi adempimenti fino alla pubblicazione
dell'atto costitutivo e dello statuto, è subordinata:
a) alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, avente la
natura e la disciplina giuridica di cui all'articolo 2328 del codice
civile e all'articolo 1 della presente legge, entro il termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) alla sottoscrizione delle azioni mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata, dal quale risultino, tra l'altro, il nome e
cognome, il domicilio o la sede dei sottoscrittori, il numero delle
azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione;
c) alla durata della società fino al 2050, salvo proroga o anticipato
scioglimento.
Art.
3
(Oggetto della società)
1. L'oggetto sociale consiste nel perseguire, in attuazione del
programma regionale di sviluppo, del piano di inquadramento territoriale
regionale e dei piani settoriali, l'innovazione e l'integrazione, anche
sui mercati esteri, del tessuto produttivo regionale, traducendo gli
obiettivi dei suddetti piani, programmi e indirizzi strategici che
emergono dal tavolo regionale di concertazione tra le forze sociali e
produttive, in progetti. In particolare, la società provvede ai
seguenti interventi:
a) sostenere in modo specifico e nell'ambito del programma delle
iniziative e delle manifestazioni realizzate dalla Regione, anche
congiuntamente ad altri enti ed istituzioni, il processo di
internazionalizzazione del sistema produttivo marchigiano;
b) gestire le partecipazioni acquisite dalla disciolta società
Finanziaria regionale Marche, nonché quelle del disciolto ESAM e
assumere partecipazioni in rappresentanza della Regione in società o
enti che perseguano finalità di ricerca e innovazione o che realizzino
interventi ritenuti, in base agli atti di programmazione e
pianificazione di cui alla lettera a), indispensabili alla
modernizzazione produttiva e allo sviluppo economico delle Marche e non
altrimenti forniti dal mercato;
c) progettare e sostenere l'attuazione degli interventi comunitari
relativi alle materie di propria competenza;
d) contribuire con analisi e proposte all'individuazione di soluzioni
nei casi più importanti di crisi aziendali nel territorio regionale.
Art.
4
(Atto costitutivo e statuto della
società)
l. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono garantire
l'autonomia degli organi. Essi devono determinare, tra l'altro:
l'oggetto della società, conforme a quanto contenuto nell'articolo 3;
la composizione e le competenze dei suoi organi; i criteri in base ai
quali è ammessa la partecipazione, in qualità di soci, di altri
soggetti pubblici o privati; i diritti spettanti ai soci fondatori e
agli altri soci; le procedure di modificazione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere che:
a) il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri, anche
non soci della società. Al Consiglio regionale spetta la nomina e la
revoca di tre amministratori dei quali uno con funzioni di presidente
che svolge funzioni di amministratore delegato;
b) il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due
supplenti. Al Consiglio regionale spetta la nomina di due sindaci
effettivi, uno dei quali con funzione di presidente del collegio
sindacale. La proposta di candidatura del presidente del collegio
sindacale è riservata alla minoranza.
3. Le nomine regionali devono essere effettuate tenendo conto della
rappresentanza delle minoranze.
4. L'atto costitutivo e (o statuto devono prevedere, inoltre, che:
a) il capitale sociale iniziale non sia superiore a lire 2 miliardi;
b) ogni azione dà diritto ad un voto nonché ad una parte proporzionale
degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione,
salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni in
attuazione di norme di legge;
c) le azioni, finché non sono interamente liberate, sono nominative. Le
azioni interamente liberate, salvo diversa indicazione di legge, possono
essere al portatore, ma dietro richiesta del possessore sono convertite
in titoli nominativi. Le spese inerenti alla conversione dei titoli al
portatore in nominativi, e viceversa, sono a carico dei richiedenti;
d) la società può emettere obbligazioni nominative o al portatore,
sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. Il presidente fissa le
modalità di collocamento e di estinzione;
e) il capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea
straordinaria dei soci, anche con l'emissione di azioni aventi diritti
diversi da quelli delle azioni già emesse. Le modalità dei versamenti
sono determinate dal consiglio di amministrazione;
f) la società non può acquistare azioni proprie, se non nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate
soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato
dall'assemblea, che ne fissa le modalità, indicando in particolare il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai
diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il
corrispettivo minimo e quello massimo. In nessun caso il valore nominale
delle azioni acquistate, ai sensi di quanto stabilito nella presente
lettera, può eccedere la decima parte del capitale sociale. Tali
limitazioni non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 2357
bis del codice civile;
g) il presidente non può disporre delle azioni acquistate a norma della
lettera f), se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale ne
stabilisce le modalità;
h) in nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie;
i) l'assemblea ordinaria delibera sui bilanci e sulle relazioni
presentate dal consiglio di amministrazione e dai sindaci e stabilisce
il dividendo;
l) l'assemblea ordinaria determina il compenso da accordare agli
amministratori ed ai sindaci e delibera sulla loro responsabilità;
m) l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni e integrazioni
dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori,
sull'aumento o riduzione del capitale sociale; autorizza l'eventuale
emissione di obbligazioni;
n) l'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente
della Regione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo
delegato;
o) dagli utili risultanti dal bilancio venga dedotto il cinque per cento
da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo è devoluto agli
azionisti salvo diversa deliberazione dell'assemblea. I dividendi non
riscossi sono prescritti a favore del fondo di riserva, trascorsi cinque
anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art.
5
(Atti esecutivi necessari
alla partecipazione regionale)
1. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono autorizzati a
compiere, in presenza delle condizioni stabilite dalla presente legge,
tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la
partecipazione della Regione alla SVIM SpA. In particolare, il
Presidente è autorizzato a stipulare l'atto costitutivo, e, anche
attraverso un suo delegato, a sottoscrivere non più del 90 per cento
delle azioni emesse, per un valore complessivo nominale fino a lire
1.800 milioni, nonché a definire gli eventuali accordi tra i soci per
l'esercizio dei reciproci diritti e doveri.
Art.
6
(Trasferimento di risorse alla
società)
1. La Giunta regionale, in seguito alla costituzione della Società
sviluppo Marche, provvede a trasferirle i finanziamenti stabiliti dalla
presente legge. La Giunta regionale autorizza altresì il trasferimento
delle partecipazioni della Finanziaria regionale Marche.
Art.
7
(Atti da trasmettere alla Regione)
1. Il conto consuntivo della società, corredato dalle relazioni del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di
approvazione dell'assemblea, deve essere inviato alla Giunta regionale
che lo sottopone all'esame del Consiglio.
2. Entro il 15 luglio di ogni anno, la società deve presentare al
Consiglio regionale una relazione previsionale e programmatica
concernente i progetti di intervento per l'anno successivo, sia gestiti
direttamente sia facenti capo alle società partecipate.
3. Per ciascun progetto di intervento, di cui al comma 2, devono essere
indicati gli obiettivi, i tempi e le modalità di realizzazione. La
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può
concorrere al finanziamento dei progetti di intervento.
Art.
8
(Funzioni riservate alla Regione)
1. Gli organi della Regione provvedono, attraverso il personale
dipendente ed avvalendosi del personale di cui all'articolo 9, allo
svolgimento dei seguenti compiti e funzioni in materia di sviluppo
economico ed attività produttive:
a) ricerca, aggiornamento ed innovazione tecnologica;
b) animazione economica sui programmi comunitari;
c) servizi reali alle imprese e politica della qualità;
d) assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese;
e) assistenza nelle vertenze sindacali ed aziendali.
Art.
9
(Personale)
1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 8, il personale
in servizio presso la Società finanziaria regionale SpA alla data dei
31 dicembre 1997, è inquadrato nel ruolo del personale regionale
mediante procedura selettiva riservata per esami, per un numero di posti
e qualifiche rilevate vacanti nella dotazione organica regionale, come
risulta nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Alle procedure selettive riservate verrà ammesso il personale di cui
al comma 1, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente per l'accesso dall'esterno alla qualifica (VI, VII e VIII) nel
rispetto della tabella B, allegata alla presente legge, di equiparazione
tra la qualifica posseduta nella Società di provenienza e le qualifiche
regionali.
3. I bandi definiscono per ciascuna qualifica il numero dei posti, i
requisiti di ammissione, la prova di selezione scritta ed orale, le
relative materie di esame e quant'altro attiene lo svolgimento della
selezione.
4. A seguito dell'inquadramento nel ruolo regionale al personale spetta
il trattamento economico iniziale della qualifica di appartenenza.
Art.
10
(Gestione fondi esistenti)
l. La Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. ari succede alla
Finanziaria regionale Marche SpA nella gestione dei fondi residui della
l.r. 1° agosto 1989, n. 20 rifinanziata dalla l.r. 16 giugno 1992, n.
25, articolo 1, e dalla l.r. 3 gennaio 1994, n. l.
2. La destinazione e l'utilizzazione dei suddetti fondi sono stabilite
con delibera di Giunta regionale su proposta della Società regionale di
garanzia Marche Soc. Coop. arl da presentarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
11
(Disposizioni finanziarie)
l. Per la costituzione della SVIM SpA è autorizzata per l'anno 1999 la
spesa di lire 4.000 milioni di cui lire 1.800 milioni per la
sottoscrizione delle azioni della società, lire 1.000 milioni per le
spese di costituzione, di selezione e assunzione del personale, di
avviamento della società, e lire 1.200 milioni per l'acquisizione delle
partecipazioni azionarie che si renderanno necessarie.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al
comma 1 si provvede:
a) per la somma di lire 1.000 milioni mediante impiego, ai sensi
dell'articolo 59, secondo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, dello
stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di
previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla
partita 8 dell'elenco 1;
b) per la somma di lire 3.000 milioni, mediante impiego di quota parte
dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio
di previsione 1999, accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal
comma 1 sono iscritte a carico del capitoli che la Giunta regionale è
autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa dei
bilancio per l'anno 1999 con le seguenti denominazioni e i
controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Quota regionale per la costituzione della SVIM SpA", lire
1.800 milioni;
b) "Spese per l'operatività della SVIM Spa", lire 1.000
milioni;
c) Spese per l'acquisizione di partecipazioni azionarie", lire
1.200 milioni.
4. Il costo relativo all'onere del personale di cui all'articolo 9 è
fronteggiato per l'anno 1999 con le disponibilità recate dal capitolo
1210101 dello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso
anno; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Per gli anni successivi l'entità delle spese relative alla
sottoscrizione di quote di capitale ed al conferimento, per le attività
di cui all'articolo 3, saranno determinate con appositi articoli della
legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22
della l.r. 25 aprile 1980, n. 25.
6. I ricavi attinenti alla cessione delle quote di partecipazione ed i
correlativi impieghi sono imputati ai capitoli di entrata e di spesa che
la Giunta regionale è autorizzata ad istituire per tali finalità.
7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono
ridotti di lire 3.000 milioni.
Art.
12
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate, con effetto dalla conclusione della procedura di
liquidazione della Finanziaria regionale Marche SpA, le leggi regionali:
21 novembre 1974, n. 42; 11 marzo 1977, n. 8; 8 giugno 1981, n. 12; 16
luglio 1991, n. 17.
2. Sono altresì abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le leggi regionali: 25 ottobre 1983, n. 33; 26
maggio 1986, n. 12; 1° settembre 1988, n. 37; 26 aprile 1990, n. 32; 31
luglio 1991, n. 25; 16 gennaio 1992, n. 4; 2 marzo 1992, n. 15; 9
febbraio 1993, n. 8; 27 dicembre 1993, n. 35; 3 aprile 1995, n. 30.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 1 giugno 1999.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE
DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7
DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 2, comma 2, lett.
a):
Il testo dell'art. 2328 del codice civile è il seguente:
"Art. 2328 - (Atto costitutivo) - La società deve costituirsi per
atto. L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e
la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero
delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono
nominative o al portatore;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o
ai soci fondatori;
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra
essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
1 l) la durata della società;
12)1'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società,
anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante
dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato".
Nota all'art. 4, comma 4, lett.
f):
Il testo dell'art. 2357 bis del codice civile è il seguente:
"Art. 2357 bis - (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni) -
Le limitazioni contenute nell'articolo precedente non si applicano
quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del
capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un
credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente
liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima
parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri
2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per
l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo precedente, ma il termine
entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni".
Note all'art. 10, comma 1:
- La L.R. n. 20/1989 reca:
"Costituzione del fondo Regionale per l'assistenza finanziaria e
per la garanzia dei fidi a breve e medio termine".
- Il testo dell'art. 1, della L.R. n. 25/1992 (Rifinanziamento della
L.R. 1 agosto 1989, n. 20 e disposizioni urgenti in favore delle imprese
colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1992) è il seguente:
"Art. 1 - (Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese) -
1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dalla L.R. 1
agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di leasing
mobiliare e l'accesso al credito a breve e medio periodo, da parte delle
piccole e medie imprese, nonchè le azioni predisposte dalle direttive e
dai regolamenti comunitari , è concesso un finanziamento di lire 1.000
milioni per l'anno 1992 alla Finanziaria regionale Marche.
2. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 sono disposti ed
effettuati dalla Finanziaria regionale Marche SpA rispetto a quanto
disposto dalla citata L.R. 1 agosto 1989, n. 20.
3. Il riparto del finanziamento per i diversi servizi è determinato con
delibera della giunta regionale, su proposta della Finanziaria regionale
Marche SpA, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata mi vigore
della presente legge"
- La L.R. n. 1/1994 reca: "Rifinanziamento della L.R. 1 agosto
1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza
finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine".
Nota all'art. 11, comma 2, lett.
a):
Il testo del secondo comma dell'art. 59 della L.R. n. 25/1980
(Ordinamento contabile della regione e procedure di programmazione) è
il seguente
"Art. 59 - Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio
per l'esercizio precedente -
(Omissis).
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti
legislativi regionali non approvati dal consiglio entro il termine
dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non
utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purchè tali
provvedimenti siano approvati dal consiglio entro il termine fissato
dallo Statuto regionale per la presentazione del rendiconto e le
relative proposte risultino presentate entro il 31 dicembre dell'anno
precedente. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti
dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e
delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio successivo.
(Omissis)".
Nota all'art. 11, comma 5:
Il testo dell'art. 22 della L.R. n. 25/1980 (per l'argomento della leggi
vedi nella nota all'art. 11, comma 2, lett. a) è il seguente:
"Art. 22 - (Leggi autorizzative di spesa continuative e ricorrenti)
- Le leggi regionali che disciplinano attività o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano gli obiettivi da raggiungere e le
procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione
dell'entità della relativa spesa da autorizzarsi m ciascun esercizio.
Nel caso previsto dal comma precedente le relative procedure preliminari
ed istruttorie e in generale tutti gli adempimenti previsti dalla legge
che non diano comunque luogo alla assunzione di impegni di spesa da
parte della Regione a norma del successivo art. 84 possono essere posti
in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entità della autorizzazione di spesa di cui al precedente
comma, tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale".
Note all'art. 12, comma 1:
- La L.R. n. 42/1974 reca:
"Autorizzazione a costituire una società per azioni denominata
Finanziaria regionale per la promozione dello sviluppo economico delle
Marche"
- La L.R. n. 8/1977 reca: "Modifica alla legge regionale
21.11.1974, n. 42 concernente la finanziaria regionale per la promozione
dello sviluppo economico delle Marche "Finanziaria Regionale
Marche".
- La L.R. n. 12/1981 reca: "Interventi per l'aumento del capitale
sociale e per il finanziamento di programmi di attività della Società
Finanziaria Regionale Marche".
- La L.R. n. 17/1991 reca: "Modifiche ed integrazione alla L.R. 21
novembre 1974, n. 42 "Autorizzazione a costituire una società per
azioni denominata Finanziaria Regionale per la promozione dello sviluppo
economico delle Marche".
Note all'art. 12, comma 2:
- La L.R. n. 33/1983 reca: "Finanziamento dell'attività inerente
l'assistenza tecnica effettuata dalla Società Finanziaria Regionale
Marche".
- La L.R. n, 12/1986 reca: "Rifinanziamento della L.R. 25 Ottobre
1983, n. 33, concernente: `Finanziamento dell'attività inerente
l'assistenza tecnica effettuata dalla Società Finanziaria Regionale
Marche".
- La L.R. n. 37/1988 reca: "Rifinanziamento della L.R. 25 ottobre
1983, n. 33 concernente: `Finanziamento dell'attività inerente
l'assistenza tecnica effettuata dalla società Finanziaria Regionale
Marche".
- La L.R. n. 32/1990 reca- "Rifinanziamento della L.R. 1 settembre
1988, n. 37 concernente: `Finanziamento dell'attività inerente
l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche
S.p.A.'".
- La L.R. n. 25/1991 reca: "Assistenza tecnica alle imprese attuata
dalla società Finanziaria Regionale Marche S.p.A. rifinanziamento della
L.R. 1 settembre 1988, n. 37".
- La L.R. n. 4/1992 reca: "Rifinanziamento della L.R. 1 settembre
1988, n. 37 concernente `Finanziamento dell'attività inerente
l'assistenza tecnica effettuata dalla finanziaria regionale Marche
SpA'".
- La L.R. n. 15/1992 reca: "Rifinanziamento dell'attività inerente
l'assistenza tecnica effettuata dalla finanziaria Regionale
Marche".
- La L.R. n. 8/1993 reca: "Finanziamento dell'attività inerente
l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche
S.p.A.".
- La L.R. n. 35/1993 reca: "Finanziamento dell'attività inerente
l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche
SPA".
- La L.R. n. 30/1995 reca: "Rifinanziamento e modifica della L.R.
27 dicembre 1993, n. 35 `Finanziamento dell'attività inerente
l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria Regionale Marche
S.p.A.'".
a) NOTIZIE RELATIVE AL
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 327 del 20
luglio 1998;
* Parere espresso dalla III commissione consiliare permanente ai sensi
dell'art. 22 dello statuto in data 12 novembre 1998;
* Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi
dell'art. 22 dello statuto in data 24 novembre 1998;
* Relazione della I commissione permanente in data 3 dicembre 1998;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 15 dicembre 1998, n. 212 rinviata dal commissario del governo
il 18 gennaio 1999, prot. n. 86/99;
* Relazione della I commissione permanente in data 22 aprile 1999;
* Deliberazione legislativa riapprovata dal consiglio regionale nella
seduta del 27 aprile 1999, n. 236 vistata dal commissario del governo il
29/5/99, prot. n. 741/99 ;
b) SERVIZIO REGIONALE
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO ARTIGIANATO ED
INDUSTRIA.
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